ISTANZE DI ACCESSO CIVICO – ANNO 2024

Prot. Reg. Accesso Civico nr. 1 dd. 04.04.2024, rfr. Prot. Reg. Generale nn. 1771 e 1895.

 

Alla richiesta pervenuta dall’associazione ASSRUP di conoscere i dati della spesa sostenuta dal ns Ente negli anni 2021, 2022 e 2023 per l’acquisto di servizi di formazione o la partecipazione a seminari e convegni del personale dell’Ente, relativamente alla materia di contratti pubblici, si comunica che non sono state sostenute spese a ciò finalizzate.

Si specifica tuttavia che il personale, negli anni indicati, ha sostenuto corsi di formazione gratuiti organizzati prevalentemente da COMPA FVG, e che una dipendente ha sostenuto esami universitari in materia.

Negli obiettivi dei documenti di programmazione è infatti previsto l’obbligo di formazione in materia di contratti pubblici.

Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Pighin – anna.pighin@comune.basiliano.ud.it

 

Accesso Civico

L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, rubricato "Accesso civico" impone alle Amministrazioni pubbliche, tra cui i  Comuni, di adottare autonomamente le misure necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto, oltre all'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" gli indirizzi di posta elettronica a cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.

 

Art. 5  D.L.gs. 33/203
(in vigore dal 20 aprile 2013)


1.   L'obbligo  previsto  dalla  normativa  vigente  in  capo  alle  pubbliche  amministrazioni  di pubblicare  documenti,  informazioni  o  dati  comporta  il  diritto  di  chiunque  di  richiedere  i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2.   La  richiesta  di  accesso  civico  non  è  sottoposta  ad  alcuna  limitazione  quanto  alla legittimazione  soggettiva  del  richiedente  non  deve  essere  motivata,  è  gratuita  e  va presentata   al   responsabile   della   trasparenza   dell'amministrazione   obbligata   alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3.   L'amministrazione,  entro  trenta  giorni,  procede  alla  pubblicazione  nel  sito  del documento,  dell'informazione  o  del  dato  richiesto  e  lo  trasmette  contestualmente  al richiedente,   ovvero   comunica   al   medesimo   l'avvenuta   pubblicazione,   indicando   il collegamento  ipertestuale  a  quanto  richiesto.  Se  il  documento,  l'informazione  o  il  dato richiesti  risultano  già  pubblicati  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4.  Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo  di  cui  all'articolo  2,  comma  9-bis  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e successive  modificazioni,  che,  verificata  la  sussistenza  dell'obbligo  di  pubblicazione,  nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5.  La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6.   La  richiesta di  accesso  civico  comporta,  da parte  del  Responsabile  della  trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

 Art. 43, comma 5, del D.Lgs. 33/2013

5.   In  relazione  alla  loro  gravità,  il  responsabile  segnala  i  casi  di  inadempimento  o  di
adempimento  parziale  degli  obblighi  in  materia  di  pubblicazione  previsti  dalla  normativa
vigente,  all'ufficio  di  disciplina,  ai  fini  dell'eventuale  attivazione  del  procedimento
disciplinare.   Il   responsabile   segnala   altresì   gli   inadempimenti   al   vertice   politico
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

COMUNICAZIONI
Alla data del 22.12.2017 non risultano richieste di accesso civico.
Pagina aggiornata il 4 apr 2024, 18:44:36