Comune di Basiliano
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ISTANZE DI ACCESSO CIVICO – ANNO 2024
Prot. Reg. Accesso Civico nr. 1 dd. 04.04.2024, rfr. Prot. Reg. Generale nn. 1771 e 1895.
Alla richiesta pervenuta dall’associazione ASSRUP di conoscere i dati della spesa sostenuta dal ns Ente negli anni 2021, 2022 e 2023 per l’acquisto di servizi di formazione o la partecipazione a seminari e convegni del personale dell’Ente, relativamente alla materia di contratti pubblici, si comunica che non sono state sostenute spese a ciò finalizzate.
Si specifica tuttavia che il personale, negli anni indicati, ha sostenuto corsi di formazione gratuiti organizzati prevalentemente da COMPA FVG, e che una dipendente ha sostenuto esami universitari in materia.
Negli obiettivi dei documenti di programmazione è infatti previsto l’obbligo di formazione in materia di contratti pubblici.
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Anna Pighin – anna.pighin@comune.basiliano.ud.it
Accesso Civico
L'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013, rubricato "Accesso civico" impone alle Amministrazioni pubbliche, tra cui i Comuni, di adottare autonomamente le misure necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto, oltre all'obbligo di pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" gli indirizzi di posta elettronica a cui inoltrare le richieste di accesso civico e di attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto.
Art. 5 D.L.gs. 33/203
(in vigore dal 20 aprile 2013)
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Art. 43, comma 5, del D.Lgs. 33/2013
5. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di
adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa
vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento
disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico
dell'amministrazione, all'OIV ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.